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Iscrizione nel registro degli indagati non esclude più da appalti

lentepubblica.it • 14 Settembre 2023

iscrizione-registro-indagati-appaltiA precisarlo è una recente delibera, la numero 397 del 6 settembre 2023, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: l’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione negli appalti.


Il documento curato dall’Anac, in particolare, chiarisce quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, operativo a partire dallo scorso 1° luglio 2023.

Rispondendo a una richiesta di parere di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave, l’Anac ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023.

Scopriamo dunque cosa emerge da questo recente documento interpretativo.

Iscrizione nel registro degli indagati non esclude più da appalti

L’iscrizione nel registro degli indagati non può determinare da sola effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto, non comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto.

Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.

Nell’ambito della tipizzazione introdotta perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, probabilmente per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

Il testo completo della delibera

Potete consultare qui di seguito il documento completo curato dall’Anac.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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